Dividend Exemption: cosa cambia con l’introduzione della Legge di Bilancio 2026


Dividendi imponibili per il 5% solo in presenza di partecipazioni almeno pari al 10%.


È questa una delle modifiche più rilevanti ipotizzate dalla Legge di Bilancio per il 2026 (art. 18), approvata dal Consiglio dei Ministri il 17 ottobre 2025, che interviene in maniera significativa sul regime di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche in regime d’impresa e da soggetti IRES.

Il meccanismo della cosiddetta “dividend exemption” fu introdotto con la Riforma Tremonti del 2003 (in vigore dal 2004) per evitare la doppia imposizione economica sul medesimo reddito: prima come utile tassato in capo alla società che lo produce, e poi come dividendo tassato in capo al socio che lo percepisce.

Dal 2004, l’utile è tassato principalmente in capo alla società e solo in misura parziale in capo al socio percettore, attraverso una parziale esclusione del dividendo dalla base imponibile.

In sintesi, nel regime attualmente in vigore (fino al 31 dicembre 2025):

  • Le persone fisiche in regime d’impresa — ossia gli imprenditori individuali e i soci di società di persone commerciali (S.n.c. e S.a.s.) — sono tassate sul 58,14% dei dividendi percepiti, indipendentemente dalla qualificazione della partecipazione.
    In tali casi, la tassazione avviene nell’ambito del reddito d’impresa, e l’aliquota effettiva dipende dall’anno di formazione degli utili e dalla loro provenienza (società residente o estera).
  • Le società di capitali e gli enti commerciali sono tassati solo sul 5% dell’ammontare distribuito (con esclusione del 95% da imposizione), senza distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate.
  • Le persone fisiche non imprenditori sono soggette a una ritenuta sostitutiva del 26% sull’intero dividendo percepito, a prescindere dalla qualificazione della partecipazione, come previsto dalla Legge di Bilancio 2018.

La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2026

L’articolo 18 della Legge di Bilancio 2026 introduce un principio nuovo che, se confermato, modificherebbe la logica della “dividend exemption”.

A partire dal 1° gennaio 2026, l’esclusione del 95% dei dividendi (e la conseguente tassazione solo del 5%) sarebbe applicabile solo in presenza di partecipazioni dirette pari almeno al 10% del capitale della società partecipata.

Ai fini del calcolo della soglia, sarebbero considerate anche le partecipazioni indirette detenute attraverso società controllate, applicando il criterio della demoltiplicazione lungo la catena di controllo.

La norma, pertanto, introdurrebbe una distinzione sostanziale: le partecipazioni inferiori al 10% non beneficerebbero più della piena “dividend exemption”, e i relativi dividendi diverrebbero interamente imponibili secondo le regole ordinarie del TUIR.

Decorrenza e ambito di applicazione

L’articolo 18, comma 2, stabilisce che la nuova disciplina si applicherebbe alle distribuzioni deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dalla data di formazione degli utili.
Ciò significa che sarebbe la data della delibera di distribuzione, e non quella dell’effettiva erogazione, a determinare l’applicazione del nuovo regime.

Pertanto, anche in presenza di utili formati in esercizi precedenti, se la distribuzione venisse deliberata nel 2026 o successivamente, troverebbe applicazione la nuova regola del requisito minimo del 10%.

Nessun impatto sul regime di “participation exemption”

Resta confermato che la proposta non inciderebbe sul regime di participation exemption previsto dall’articolo 87 del TUIR, applicabile alle plusvalenze da cessione di partecipazioni.
Il trattamento agevolato delle plusvalenze rimarrebbe quindi invariato, a condizione che sussistano i requisiti previsti dalla norma (periodo minimo di possesso, iscrizione tra le immobilizzazioni, residenza della partecipata, natura commerciale dell’attività).

Gli aspetti operativi e le azioni da considerare

In vista dell’eventuale entrata in vigore del nuovo regime dal 2026, è opportuno che imprese e professionisti valutino con attenzione la propria struttura partecipativa e le scelte operative.
Tra le azioni consigliabili:

  • Mappare le partecipazioni detenute, dirette e indirette, calcolando la percentuale effettiva mediante il criterio della demoltiplicazione;
  • Valutare eventuali riassetti societari o concentrazioni di quote per superare la soglia del 10%;
  • Considerare la possibilità di deliberare distribuzioni di utili entro il 31 dicembre 2025, così da beneficiare ancora del regime di esclusione del 95% attualmente in vigore.

Possibili evoluzioni e approccio consulenziale

Dopo l’approvazione del testo in Consiglio dei Ministri, numerosi operatori hanno evidenziato le criticità che la proposta normativa potrebbe comportare, soprattutto per le piccole partecipazioni detenute da holding o società di investimento.
Il Governo ha manifestato l’intenzione di rivalutare alcuni aspetti della disciplina in sede parlamentare, lasciando aperta la possibilità di modifiche prima dell’approvazione definitiva.

In un contesto normativo in rapida evoluzione, la capacità di interpretare tempestivamente i cambiamenti e di valutarne gli impatti fiscali, patrimoniali e societari diventa un elemento centrale di una consulenza patrimoniale efficace.

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