Dividendi imponibili per il 5% solo in presenza di partecipazioni almeno pari al 10%.
È questa una delle modifiche più rilevanti ipotizzate dalla Legge di Bilancio per il 2026 (art. 18), approvata dal Consiglio dei Ministri il 17 ottobre 2025, che interviene in maniera significativa sul regime di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche in regime d’impresa e da soggetti IRES.
Il meccanismo della cosiddetta “dividend exemption” fu introdotto con la Riforma Tremonti del 2003 (in vigore dal 2004) per evitare la doppia imposizione economica sul medesimo reddito: prima come utile tassato in capo alla società che lo produce, e poi come dividendo tassato in capo al socio che lo percepisce.
Dal 2004, l’utile è tassato principalmente in capo alla società e solo in misura parziale in capo al socio percettore, attraverso una parziale esclusione del dividendo dalla base imponibile.
In sintesi, nel regime attualmente in vigore (fino al 31 dicembre 2025):
L’articolo 18 della Legge di Bilancio 2026 introduce un principio nuovo che, se confermato, modificherebbe la logica della “dividend exemption”.
A partire dal 1° gennaio 2026, l’esclusione del 95% dei dividendi (e la conseguente tassazione solo del 5%) sarebbe applicabile solo in presenza di partecipazioni dirette pari almeno al 10% del capitale della società partecipata.
Ai fini del calcolo della soglia, sarebbero considerate anche le partecipazioni indirette detenute attraverso società controllate, applicando il criterio della demoltiplicazione lungo la catena di controllo.
La norma, pertanto, introdurrebbe una distinzione sostanziale: le partecipazioni inferiori al 10% non beneficerebbero più della piena “dividend exemption”, e i relativi dividendi diverrebbero interamente imponibili secondo le regole ordinarie del TUIR.
L’articolo 18, comma 2, stabilisce che la nuova disciplina si applicherebbe alle distribuzioni deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dalla data di formazione degli utili.
Ciò significa che sarebbe la data della delibera di distribuzione, e non quella dell’effettiva erogazione, a determinare l’applicazione del nuovo regime.
Pertanto, anche in presenza di utili formati in esercizi precedenti, se la distribuzione venisse deliberata nel 2026 o successivamente, troverebbe applicazione la nuova regola del requisito minimo del 10%.
Resta confermato che la proposta non inciderebbe sul regime di participation exemption previsto dall’articolo 87 del TUIR, applicabile alle plusvalenze da cessione di partecipazioni.
Il trattamento agevolato delle plusvalenze rimarrebbe quindi invariato, a condizione che sussistano i requisiti previsti dalla norma (periodo minimo di possesso, iscrizione tra le immobilizzazioni, residenza della partecipata, natura commerciale dell’attività).
In vista dell’eventuale entrata in vigore del nuovo regime dal 2026, è opportuno che imprese e professionisti valutino con attenzione la propria struttura partecipativa e le scelte operative.
Tra le azioni consigliabili:
Dopo l’approvazione del testo in Consiglio dei Ministri, numerosi operatori hanno evidenziato le criticità che la proposta normativa potrebbe comportare, soprattutto per le piccole partecipazioni detenute da holding o società di investimento.
Il Governo ha manifestato l’intenzione di rivalutare alcuni aspetti della disciplina in sede parlamentare, lasciando aperta la possibilità di modifiche prima dell’approvazione definitiva.
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