TFM cos’è e quali sono i vantaggi per l’impresa: guida semplice

Cos’è il TFM

Gli amministratori delle PMI italiane, molto spesso, coincidono con i proprietari delle imprese stesse, sono fortemente concentrati sul progetto industriale, sulla gestione dell’azienda e sui risultati di lungo periodo della propria impresa. Qualche volta si sente dire all’imprenditore “la mia azienda è un’altra figlia”. Qualche volta, però, non ci si accorge che si ha a disposizione degli strumenti che portano vantaggi enormi sotto tanti punti di vista. Uno di questi strumenti è sicuramente il Trattamento di Fine Mandato, il cosiddetto TFM. L’utilizzo, da parte dell’amministratore, di tale mezzo prima di tutto permette di assolvere una funzione di tipo previdenziale, riuscendo a creare un capitale da utilizzare nel momento in cui il soggetto si dimette dalla carica ed anche un potente mezzo di efficientamento fiscale sia nella fase di accumulo che nella fase di erogazione delle somme a favore dell’amministratore.

Ma andiamo meglio a specificare in cosa consiste. Il trattamento di fine mandato, si può considerare una forma di remunerazione aggiuntiva e differita, rispetto al compenso ordinariamente erogato, agli amministratori di Società. Tale ulteriore remunerazione, verrà accantonata dalla Società nel corso del mandato ed erogata al momento in cui l’amministratore cesserà l’incarico. La natura del TFM spesso viene assimilata, soprattutto dall’Agenzia delle Entrate, a quella del TFR previsto per i lavoratori dipendenti (disciplinato dall’art. 2120 del Codice civile), tuttavia per gli Amministratori non è previsto alcun diritto civilistico alla percezione del trattamento di fine mandato; spetterà pertanto all’assemblea Ordinaria, in virtù dall’art 2364 del codice civile, il compito di determinarne l’ammontare qualora questo non fosse stabilito nello Statuto.

L’istituzione del TFM

Il T.F.M. può essere istituito da tutte le società siano esse di capitale o di persone, dalle società cooperative e dalle associazioni professionali ed è rivolto ai loro amministratori, consiglieri, procuratori, collaboratori a progetto e ai soci delle associazioni professionali che ricoprono incarichi amministrativi se previsto dallo statuto. 

L’istituzione deve essere prevista dallo statuto o da atti societari con data certa, questa è condizione essenziale al fine di ottenere la deducibilità per competenza degli accantonamenti dal reddito d’Impresa IRES e la tassazione separata con le aliquote IRPEF degli ultimi 2 anni, ex art. 17, comma 1, lett. C TUIR, nel momento in cui viene percepito dal soggetto beneficiario.  Tale presupposto è stato confermato sia dall’Agenzia delle Entrate con risposta interpello ADE del 27/04/2021 n. 292 e dall’ Ordinanza della Cassazione N. 19445 del 2023. La data certa, antecedente al conferimento del mandato, si deve evincere da un atto pubblico, dall’apposizione di autentica, dal deposito del documento o dalla vidimazione di un verbale in conformità alla legge notarile, dalla registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico, dall’utilizzo di procedure o di analoghi sistemi di datazione che offrano adeguate garanzie di immodificabilità dei dati successivamente alla annotazione oppure dall’invio del documento ad un soggetto esterno, ad esempio un organismo di controllo (ad es. PEC). L’atto deve prevedere anche l’importo preciso (Cassazione 15966/2024 e 1153/2021). In assenza dei presupposti richiesti dalla norma fiscale, in luogo del principio di competenza si applicherà quello di cassa, che prevede la deduzione dei compensi nell’esercizio in cui sono corrisposti. Qualora la condizione della data certa non sia soddisfatta, l’indennità, in capo al percipiente, sarà assoggettata al regime di tassazione ordinaria. 

Differenza tra TFM e TFR e l’importo annuo

L’importo da accantonare, annualmente, a favore del TFM rappresenta un elemento di grande rilevanza; infatti, è capitato che l’Agenzia delle Entrate contestasse l’importo accantonato ritenendolo superiore a quello che si corrisponde al T.F.R. per i dipendenti. Come già detto il T.F.R. è previsto dal codice civile che lo rende obbligatorio e ne specifica anche le modalità di calcolo, ma del tutto differente è la fattispecie del T.F.M. che viene concordato tra proprietà e beneficiario; quindi, l’importo è frutto di una trattativa di natura privatistica. È diventata giurisprudenza consolidata che “La spettanza e la deducibilità di tali compensi è determinata tra le parti, senza che l’Amministrazione finanziaria abbia alcun potere di valutazione di congruità” quanto specificato nell’ordinanza n. 17367 del 19/08/2020 della Corte di cassazione ma tante altre sono le decisioni in tal senso della Suprema Corte, l’importante è che sia ben precisato l’importo o la modalità di calcolo.  

I vantaggi fiscali del Trattamento di Fine Mandato

I vantaggi, da un punto di vista fiscale che l’istituzione del TFM può fornire sono di duplice osservazione ovvero sia per l’azienda che per l’amministratore. Infatti, l’azienda precostituisce la provvista finanziaria per far fronte agli obblighi contrattuali nei confronti dell’amministratore o del collaboratore mantenendo la titolarità delle somme accantonate fino al termine del mandato. Gli accantonamenti destinati al trattamento di fine mandato rappresentano un onere deducibile ai fini IRES; il rispetto della data certa anteriore e la predeterminazione dell’importo garantiscono la possibilità di deduzione secondo il principio di competenza economica. In virtù del principio di accantonamento delle somme, anche la contribuzione INPS dovuta dall’azienda è differita al momento dell’effettiva erogazione. Qualora l’amministratore sia assoggettato a massimali contributivi INPS e al momento dell’erogazione del TFM avesse già raggiunto tale soglia, la corrispettiva contribuzione prevista non sarà dovuta. Inoltre, l’amministratore in virtù del differimento della percezione delle somme, in base all’articolo 17, lettera c), del TUIR, il TFM beneficerà della tassazione separata, se l’importo non è superiore ad un milione di euro (decreto 201/2011 – circ. ADE 3/E 28/02/2012), a differenza degli altri redditi soggetti ad imposta ordinaria che risulta molto meno onerosa. Come avviene già per l’Azienda, anche lato amministratore o Collaboratore, gli importi saranno assoggettati ad aliquota INPS in via differita a fine mandato con applicazione del massimale. 

Un ulteriore ed importante vantaggio viene rilevato se l’accantonamento viene fatto con la sottoscrizione di una polizza con l’ottimizzazione finanziaria delle risorse Aziendali, per mezzo di una gestione attiva dei conferimenti nel contenitore dedicato e la polizza costituita in bonis dal contraente, secondo quanto stabilito dall’art 1923 del Codice Civile, è impignorabile ed insequestrabile

La Corte di cassazione Sezioni Unite Civili con sentenza n. 8271 del 31 marzo 2008 ha sancito definitivamente l’impignorabilità e l’insequestrabilità delle polizze vita per l’amministratore, dichiarandone la sua funzione previdenziale.

Sinteticamente si può concludere dicendo che l’istituzione del T.F.M. crea una serie di benefici sia dal lato dell’impresa che dell’amministratore (spesso imprenditore) che vanno sia nella direzione della tutela previdenziale che dell’ottimizzazione fiscale.

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